Cremazione: nuove disposizioni su dispersione ceneri e affido urna (dal 1° luglio)  Dal primo luglio di quest'anno entra in vigore il regolamento comunale del servizio mortuario e dei cimiteri, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale (16 aprile 2008), in conseguenza della legge Regione Piemonte (31 ottobre 2007), n. 20 in materia di affido e dispersione delle ceneri.
Funerali
In caso di un decesso i familiari esprimono con i documenti necessari per la richiesta del funerale, le volontà che il proprio defunto aveva manifestato in vita senza lasciare scritti, compilando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Affido
L'affidatario con la firma della dichiarazione, si impegna:
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a custodire l'urna presso il proprio domicilio con modalità tali da consentirne una destinazione stabile contro ogni profanazione, asportazione, aperture o rotture accidentali
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a comunicare preventivamente agli uffici comunali l’intenzione di mutare il proprio domicilio, ai fini del rilascio all’autorizzazione al trasporto delle ceneri affidate
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a comunicare preventivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione ai fini del rilascio all’autorizzazione al trasporto delle ceneri affidate
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ad assicurare la piena disponibilità all’accesso ai locali ove è custodita l’urna al personale comunale o incaricato dal comune medesimo per le funzioni di vigilanza e controllo del mantenimento dei requisiti di affidamento
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a conferire l’urna al cimitero di residenza qualora intenda rinunziare all’affidamento
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nel caso di affidamento fuori dal Comune di Torino, a comunicare al Comune di destinazione dell’urna le modalità della loro conservazione nei tempi previsti e segnalare, al ritiro dell’urna, eventuali dinieghi espressi o altre prescrizioni modificative dei suoi propositi
Dispersione
L’esecutore della dispersione con la firma della dichiarazione, si impegna:
- ad eseguire la dispersione come dichiarato
- a non corrispondere ai proprietari, ai loro familiari o aventi causa alcun compenso o altra utilità in relazione al loro assenso (qualora la dispersione avvenga in aree private)
- a comunicare preventivamente al Comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri segnalando, al ritiro dell’urna, eventuali dinieghi espressi o altre prescrizioni modificative dei suoi propositi
- a consentire nel momento della dispersione la partecipazione dei parenti del/la defunto/a che lo richiedano
Urne giacenti presso la Socrem
Per le urne custodite presso i locali della Società per la cremazione di Torino, in attesa di dar corso alle volontà di dispersione e affido espresse in vita dai defunti e non ancora regolamentate al momento del decesso, gli uffici preposti invieranno apposita comunicazione alle famiglie coinvolte specificando le condizioni necessarie alla definizione delle pratiche in sospeso. Per queste ultime, valutando meritevole di attenzione il disagio patito, è stata stabilita la gratuità delle prestazioni
Importante
A fronte della normativa non pare possibile dare corso a richieste di affido o dispersione di ceneri derivanti da cremazione a seguito di esumazione o estumulazione, in quanto rappresentanti volontà del defunto difformi dalla sepoltura inizialmente scelta all'atto del decesso.
(Fonte Info Divisione Servizi Cimiteriali)
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29 / 06 / 2008 Commenta la notizia nel Forum
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