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Elezioni 2008 - Tutte le informazioni. Votare: dove, quando, come

Prima di tutto riportiamo le regole che determinano la regolarità o l'annullamento del voto. L’elettore esprime il voto tracciando con la matita copiativa un solo segno (esempio, una croce o una barra) nel riquadro che contiene il contrassegno della lista prescelta. E’ vietato scrivere sulla scheda il nominativo dei candidati e qualsiasi altra indicazione. E’ importante ricordare che, anche nel caso di liste collegate in coalizione, il segno va sempre posto solo sul contrassegno della lista che si vuole votare e non sull’intera coalizione (in parole povere, sulla scheda elettorale possono presentarsi dei simboli, di partiti politici, uniti; in questo caso non si deve mettere una croce su ognuno dei simboli oppure una croce estesa che copra entrambi i simboli; basta un solo segno su uno dei simboli della coalizione). Vedi anche: Elezioni 2008 - Tutti i programmi politici di partiti e coalizioni

Dall'Ansa: il sistema attuale, "approvato a dicembre 2005 nella precedente legislatura a maggioranza di centrodestra, il sistema elettorale è definito spesso "porcellum" perchè il suo stesso ideatore, il leghista Roberto Calderoli, parlando della sua legge a Matrix nel marzo 2006, dichiarò: "Glielo dico francamente, l'ho scritta io, ma è una porcata". In effetti, le elezioni del 2006 hanno dimostrato che uno dei problemi di questa legge è il premio di maggioranza che al Senato scatta a livello regionale, rendendo difficile una maggioranza omogenea con quella della Camera."

Cosa accade?
Si rinnova la composizione del Parlamento (componenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati).

Inoltre si rinnovano:
nelle regioni a statuto ordinario:
  • 8 Presidenti e Consigli provinciali (Asti, Varese, Massa Carrara, Roma, Benevento, Foggia, Catanzaro, Vibo Valentia)
  • 426 Sindaci e dei Consigli comunali (di cui 9 capoluoghi di provincia: Brescia, Sondrio, Treviso, Vicenza, Massa, Pisa, Roma, Viterbo, Pescara)
nelle regioni a statuto speciale:
  • i presidenti e degli organi consiliari delle regioni Sicilia e Friuli Venezia Giulia
  • in Friuli Venezia Giulia si vota anche per le elezioni del presidente e del consiglio di 1 provincia e dei sindaci e dei consigli di 8 comuni (di cui 1 capoluogo di provincia).
Quando si vota?
  • domenica 13 aprile
    dalle ore 8 alle ore 22
  • lunedì 14 aprile
    dalle ore 7 alle ore 15
In caso di turno di ballottaggio per l’elezione dei presidenti di provincia e dei sindaci dei comuni, si vota:
  • domenica 27 aprile
    dalle ore 8 alle ore 22
  • lunedì 28 aprile 2008
    dalle ore 7 alle ore 15
Alcune info utili
  • L'elettore vota per il partito che sceglie, ma, in caso di coalizione, la sua preferenza ricade anche sul partito collegato
  • Premi di maggioranza
    Camera - la coalizione con più voti si prende il 55 % dei seggi (il cosiddetto premio di maggioranza), nel caso la percentuale, risultante dalle elezioni, sia minore di tale soglia. Il vincitore otterrà 340 seggi su 630, ripartiti in proporzione ai voti ottenuti, tra i vari aprtiti
  • Senato - premio di maggioranza distribuito regione per regione.
  • Sbarramenti - sia i partiti non coalizzati che i partiti coalizzati devono superare una soglia minima di elettori per entrare nel Parlamento:
    CAMERA
    - almeno il 2% dei voti per i partiti in coalizioni (previsto il ripescaggio del partito più votato fra gli esclusi di ciascuna coalizione)
    - almeno 4% per i partiti non coalizzati.
    - se la coalizione non raggiunge il 10%, i partiti che ne fanno parte verranno esclusi
    SENATO
    - almeno 3% per i partiti coalizzati (senza ripescaggi)
    - almeno 8% per i partiti non coalizzati
    - alemno 20% per le coalizioni
  • non sono previste quote rosa
  • non è prevista la possibilità di indicare la propria preferenza, circa i candidati
Il corpo elettorale
Camera e Senato
Gli elettori sul territorio nazionale (dati aggiornati al 45° giorno precedente la data della votazione) sono:
  • per la Camera dei deputati
    47.295.978
    (22.688.262 maschi e 24.607.716 femmine)
  • per il Senato della Repubblica
    43.257.208
    (20.620.021 maschi e 22.637.187 femmine)
  • elezione di 618 deputati e 309 senatori
  • le sezioni elettorali sono 61.225
Gli elettori residenti all’estero sono:
  • per la Camera dei deputati
    2.812.400
  • per il Senato della Repubblica
    2.531.560
  • elezione di 12 deputati e 6 senatori
Elezioni provinciali
Le elezioni nelle 8 province di regioni a statuto ordinario interessano
5.838.223 elettori
(2.797.138 maschi e 3.041.085 femmine)
Le sezioni elettorali sono 6.758

Elezioni comunali
Sono 6.060.784 elettori
(2.896.923 maschi e 3.163.861 femmine)
Le sezioni elettorali sono 6.990
Numeri
  • elettori: 9.099.766
    4.371.308 maschi e 4.728.458 femmine
  • sezioni elettorali: 10.624
Amministrative
elettori e sezioni (elenco aggiornato al 01.03.2008)
per Friuli Venezia Giulia e Sicilia (al 30 giugno 2007) gli elettori sono 5.697.172 (2.751.466 maschi e 2.945.706 femmine)
le sezioni elettorali interessate sono 6.669
La tessera elettorale
Per esercitare il diritto di voto, presso l'ufficio elettorale di sezione nelle cui liste risulta iscritto, l'elettore dovrà esibire, oltre a un documento di riconoscimento valido, la tessera elettorale.
Chi avesse smarrito la propria tessera potrà chiederne il duplicato agli uffici comunali che, a tal fine, saranno aperti da martedì 8 a sabato 12 aprile, dalle ore 9 alle ore 19, e per tutta la durata delle operazioni di voto di domenica 13 e lunedì 14 aprile.
Gli elettori sono invitati a voler verificare sin d’ora se siano in possesso di tale documento e, in mancanza, a richiedere al più presto il rilascio del duplicato, evitando di concentrare tali richieste nei giorni di votazione.

I colori delle schede elettorali
  • Scheda rosa - elezione della Camera dei deputati
  • Scheda gialla - elezione del Senato della Repubblica
  • Scheda verde - elezioni provinciali
  • Scheda azzurra - elezioni comunali
Come si vota
Elezioni della Camera e del Senato (scheda rosa e scheda gialla)
La legge elettorale prevede, per l’elezione della Camera e del Senato, un sistema proporzionale con premio di maggioranza e soglie di sbarramento
  • Per l’elezione della Camera possono votare i maggiorenni aventi diritto al voto, mentre per l’elezione del Senato possono votare coloro che, alla data di domenica 13 aprile, hanno compiuto il venticinquesimo anno di età
  • Sia per l’elezione della Camera (scheda rosa) sia per l’elezione del Senato (scheda gialla), l’elettore esprime il voto tracciando con la matita copiativa un solo segno (esempio, una croce o una barra) nel riquadro che contiene il contrassegno della lista prescelta. E’ vietato scrivere sulla scheda il nominativo dei candidati e qualsiasi altra indicazione. E’ importante ricordare che, anche nel caso di liste collegate in coalizione, il segno va sempre posto solo sul contrassegno della lista che si vuole votare e non sull’intera coalizione
  • Nella regione Valle d’Aosta (per la Camera e per il Senato) e nella regione Trentino-Alto Adige (per il solo Senato) l’elettore esprime il voto tracciando con la matita un solo segno (esempio, una croce o una barra) sul contrassegno del candidato prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene
Elezioni provinciali (scheda verde)
L’elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto:
  • tracciando un solo segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato alla carica di presidente della provincia. In tal modo, il voto si intenderà attribuito solo al predetto candidato presidente;
  • tracciando un solo segno o sul contrassegno relativo ad uno dei candidati alla carica di consigliere provinciale o sul nominativo del candidato medesimo. In tal modo, il voto si intenderà attribuito sia al candidato consigliere che al candidato alla carica di presidente collegato;
  • tracciando un segno sia sul rettangolo contenente il nominativo del candidato presidente, sia sul contrassegno relativo ad uno dei candidati consiglieri collegati o sullo stesso nominativo del candidato consigliere medesimo. In tal modo, il voto si intenderà parimenti attribuito tanto al candidato alla carica di presidente che al candidato consigliere facente parte del gruppo o di uno dei gruppi collegati.
Per le elezioni provinciali non è ammesso il “voto disgiunto”, cioè il voto per un presidente della provincia di un gruppo o di un gruppo di liste e per un candidato al consiglio provinciale di un altro gruppo o gruppo di liste.

Elezioni Comunali (scheda azzurra)
Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti di regioni a statuto ordinario
L’elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto:
  • tracciando un solo segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato alla carica di sindaco. In tal modo, il voto si intenderà attribuito solo al predetto candidato sindaco;
  • tracciando un solo segno sul contrassegno di una delle liste di candidati alla carica di consigliere comunale collegate a taluno dei candidati alla carica di sindaco. In tal modo, il voto si intenderà attribuito sia alla lista di candidati consiglieri che al candidato sindaco collegato;
  • tracciando un segno sia su uno dei contrassegni di lista che sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata. In tal modo, il voto si intenderà parimenti attribuito tanto al candidato sindaco che alla lista ad esso collegata;
  • tracciando un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato alla carica di sindaco ed un altro segno sul contrassegno di una lista di candidati consiglieri non collegata al candidato sindaco prescelto. In tal modo, il voto si intenderà attribuito sia al candidato sindaco che alla predetta lista di candidati consiglieri (c.d. voto disgiunto)
L’elettore potrà altresì manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale, scrivendone il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, la data e il luogo di nascita) sull’apposita riga posta alla destra del contrassegno della lista di appartenenza del candidato consigliere medesimo. In tal modo, il voto si intenderà attribuito, oltre che al singolo candidato a consigliere comunale e alla lista cui il candidato stesso appartiene, anche al candidato alla carica di sindaco collegato con la lista medesima, a meno che l’elettore non si sia avvalso della facoltà di voto disgiunto, cioè della facoltà di esprimere il voto per un candidato sindaco diverso da quello collegato alla lista del candidato consigliere prescelto.
Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti di regioni a statuto ordinario, l’elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto:
  • tracciando un solo segno di voto sul nominativo di uno dei candidati alla carica di sindaco;
  • tracciando un solo segno di voto sul contrassegno di una delle liste di candidati alla carica di consigliere;
  • tracciando un segno di voto sia sul contrassegno di lista che sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata
In tutti i predetti casi, il voto si intenderà attribuito sia in favore del candidato alla carica di sindaco sia in favore della lista ad esso collegata.
L’elettore potrà altresì manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale, scrivendone il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, la data e il luogo di nascita) sull’apposita riga stampata sotto il contrassegno della lista di appartenenza del candidato consigliere medesimo. In tal modo, il voto si intenderà attribuito, oltre che al singolo candidato a consigliere comunale, anche alla lista cui il candidato stesso appartiene nonché al candidato alla carica di sindaco collegato con la lista medesima.
Divieto di introdurre telefoni cellulari nelle cabine elettorali
Per assicurare la segretezza dell’espressione del diritto di voto è vietato introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.
Il presidente dell’ufficio elettorale di sezione, all’atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell’elettore, inviterà l’elettore stesso a depositare le apparecchiature indicate di cui è al momento in possesso.
Le apparecchiature depositate dall’elettore, prese in consegna dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, saranno restituite dopo l’espressione del voto.
Chiunque violi tale divieto è passibile di denuncia alla competente autorità giudiziaria con conseguenti sanzioni detentive e pecuniarie.

Le operazioni di scrutinio
  • Lunedì 14 aprile, al termine delle operazioni di voto e di riscontro dei votanti, iniziano le operazioni di spoglio delle schede per l’elezione del Senato, seguono quelle della Camera.
  • Martedì 15 aprile, a partire dalle ore 14, si svolgono gli scrutini per le elezioni amministrative (regionali, provinciali e comunali). Solo in Sicilia lo scrutinio per le elezioni regionali ha inizio subito dopo il completamento delle operazioni di scrutinio delle elezioni politiche
Come consultare i dati sull'affluenza alle urne e i risultati elettorali
(Fonte Ministero dell'Interno)

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07 / 04 / 2008

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