Elezioni: ai seggi presidente, scrutatore e segretario giustificati per l'assenza da lavoro Al lavoratore, con contratto a tempo indeterminato e determinato (anche temporaneo), chiamato a svolgere funzioni presso i seggi elettorali per le elezioni del Parlamento (nazionale ed europeo), per le elezioni comunali, provinciali e regionali ed in occasione delle consultazioni referendarie, ai sensi dell’art. 119 del T.U. n. 361/57, modificato dalla Legge n. 53/90, e dell’art. 1 della Legge 29.1.1992, n. 69, è riconosciuto il diritto di assentarsi per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio.
L’assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti.
Il beneficio spetta ai componenti del seggio elettorale (presidente, scrutatore, segretario), ai rappresentanti di lista, nonché in occasione del referendum popolare ai rappresentanti dei promotori del referendum. Analogo diritto spetta ai lavoratori impegnati a vario titolo nelle operazioni elettorali (vigilanza o altro). Essendo l'attività prestata presso i seggi equiparata (2° comma art. 119 Legge 361/57) ad attività lavorativa, non è consentito richiedere prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con le operazioni elettorali, anche se eventuali obblighi di servizio fossero collocati in orario diverso da quello di impegno ai seggi.
Per quanto riguarda i riposi compensativi si ricorda l’orientamento della Corte Costituzionale, secondo cui il lavoratore ha diritto al recupero delle giornate festive (la domenica), o non lavorative (il sabato, nel caso di settimana corta e cioè di intero orario settimanale prestato dal lunedì al venerdì), destinate alle operazioni elettorali, nel “periodo immediatamente successivo ad esse”. In altri termini, i lavoratori interessati avranno diritto a restare a casa retribuiti nei due giorni successivi alle operazioni elettorali (se il sabato è non lavorativo), o nel giorno successivo (se il sabato è lavorativo), salvo diverso accordo con il datore di lavoro, in forza della "voluta parificazione legislativa tra attività al seggio e prestazione lavorativa, rispetto al quale la garanzia del riposo è precetto costituzionale" (Corte Costituzionale n. 452 del 1991). Nei casi in cui le operazioni di scrutinio si protraessero oltre la mezzanotte del secondo giorno, si dovrà considerare il giorno successivo (nel caso delle elezioni del 6/7 giugno 2009, il lunedì 8 giugno ) come giorno dedicato alle operazioni elettorali e pertanto le giornate di diritto al riposo compensativo dovranno essere il martedì ed eventualmente il mercoledì successivi, indipendentemente dall’orario in cui si dovessero concludere le operazioni di scrutinio nella giornata di lunedì. In caso di mancato godimento dei riposi compensativi non potrà essere comunque negato ai lavoratori occupati nei seggi il pagamento delle quote di retribuzione dovute (Legge n. 69/1992). Il caso di specie va riferito anche ai lavoratori in Cigo e/o Cigs per cui, pur in sospensione dell’attività lavorativa, matura il diritto alla retribuzione per le giornate di attività svolta presso i seggi elettorali, sempre in virtù della equiparazione all’attività lavorativa disposta dal comma 2 art . 119 legge 361/57.
Le fiom territoriali e le RSU diano quindi indicazione a tutti i lavoratori interessati, di presentare la documentazione dell’attività prestata, rilasciata dal Presidente del Seggio, alla direzione aziendale della società di cui sono dipendenti ai fini del godimento dei diritti connessi con l’espletamento dell’attività presso i seggi elettorali. Vi segnaliamo che in caso di Cigo e/o Cigs potrebbero esserci indicazioni discordanti da parte delle associazioni industriali, nel qual caso invitiamo tutte le strutture a supportare i lavoratori per il riconoscimento pieno dei diritti maturati.
- Assenza dal lavoro dei dipendenti che si recano a votare in comuni diversi da quelli ove prestano l’attività lavorativa
Non è previsto alcun permesso specifico per recarsi a votare, fatto salvo quanto diversamente disposto da contrattazione e/o regolamenti aziendali. E' comunque pacifico il diritto del lavoratore a chiedere - ed ottenere - permessi non retribuiti o ferie per raggiungere il proprio comune di residenza con i mezzi di trasporto ordinari (treno, aereo, nave).
- Agevolazioni previste sulle spese di viaggio sostenute, a fronte della presentazione della tessera elettorale
Per usufruire delle agevolazioni occorre presentare la tessera elettorale: in mancanza della tessera elettorale il viaggiatore potrà firmare un'autocertificazione. In ogni caso nel viaggio di ritorno l'elettore dovrà presentare la tessera elettorale con il timbro della sezione presso cui ha votato. Si ricorda che il diritto di voto è, a norma dell'art. 48 della Costituzione, dovere civico ed è tutelato e garantito dalle disposizioni generali dell’ordinamento in materia di esercizio dei diritti politici, per cui sarebbero illegittimi eventuali comportamenti miranti ad ostacolarlo. Agevolazioni sulle spese di viaggio per gli elettori residenti in Italia Treno: riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria (andata e ritorno) sia per la 1^ che per la 2^ classe; Nave: riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria (andata e ritorno). Informazioni più dettagliate possono essere ottenute rivolgendosi agli Uffici delle FF.SS. Trenitalia S.p.A. e presso le compagnie marittime.
(Fonte Fiom Piemonte)
04 / 06 / 2009
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