Riforma Fiscale e assistenziale 2011 (riassunto)
03 / 07 / 2011 - E' stata pubblicata, sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la "Bozza di delega per la riforma fiscale e assistenziale". Il documento si divide in due parti: Riforma fiscale e Riforma Assistenziale. Di seguito un breve sunto, giusto per avere un'idea generale. Per approfondimenti si rimanda al portale ufficiale.
Iniziamo dalla prima che, a sua volta, si articola in 9 punti.
ARTICOLO 1: Codificazione Vengono elencati i principi che caratterizzano l'ordinamento fiscale. Legalità e capacità contributiva; introduzione di una disciplina unitaria per tutte le imposte; adeguamento all’ordinamento comunitario; chiarezza, semplicità, conoscibilità effettiva, irretroattività; divieto della doppia imposizione giuridica; tutela della buona fede nei rapporti tra contribuente e fisco; riduzione dello sforzo del contribuente nell’adempimento degli obblighi fiscali; sanzione fiscale su beneficiario della violazione; eccetera.
ARTICOLO 2 (Imposta sul reddito)
Previste tre aliquote: 20%, 30%, 40%.
Inclusione enti non commerciali, con favore per il non-profit.
Per l’imponibile:
- identificazione livello di reddito minimo personale escluso da imposizione;
- regimi di favore fiscale su natalità, lavoro, giovani;
- regime differenziato di favore fiscale in base a incrementi di efficienza e risultati dell’impresa;
- inclusione parziale nell’imponibile di utili percepiti e plusvalenze realizzate, fuori dall’esercizio di impresa, su partecipazioni societarie qualificate;
- determinazione reddito di impresa:
applicazione norme contenute nella disciplina della imposta sul reddito delle società, con inclusione parziale nell’imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate su partecipazioni societarie qualificate e non qualificate; simmetrica deducibilità di relativi costi e minusvalenze realizzate;
per il regime fiscale sostitutivo per redditi di natura finanziaria:
- escludendo i titoli pubblici ed equivalenti:
unica aliquota (non oltre il 20%) per ritenute e imposte sostitutive applicabili su redditi di capitale e su redditi diversi di natura finanziaria
- applicazione aliquota inferiore su redditi di capitale e su redditi diversi di natura finanziaria derivanti da piani di risparmio a lungo termine e da forme di previdenza e di assistenza socio-sanitaria complementare
per le semplificazioni:
- revisione regimi forfaitari, per favorire nuove imprese
- revisione studi di settore
- introduzione sperimentale del concordato biennale preventivo per l’imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo
- clausola di salvaguardia: affinché il nuovo regime risulti sempre più favorevole od uguale, mai peggiore, del precedente.
ARTICOLO 3 (Imposta sul valore aggiunto - IVA) Una riforma verso lo standard comunitario
- revisione aliquote rispetto inflazione
- coordinamento con sistema dell’accisa
- razionalizzazione sistemi speciali in funzione della particolarità dei settori interessati, evitando distorsioni prodottte dall'IVA di gruppo
- semplificazione adempimenti formali.
ARTICOLO 4 (Imposta sui servizi) Unica obbligazione fiscale e unica modalità di prelievo per:
- imposta di registro
- imposte ipotecarie e catastali
- imposta di bollo
- tassa concessioni governative
- tassa contratti di borsa
- imposta su assicurazioni
- imposta su intrattenimenti
ARTICOLO 5 (Accisa) Efficienza e ottimalità. Singole accise gradualmente determinate e coordinate con l’imposta su consumi. In tal modo si evitano effetti viziosi di moltiplicazione dell’imposta.
ARTICOLO 6 (Graduale eliminazione dell’imposta regionale sulle attività produttive) Graduale eliminazione dell’IRAP
ARTICOLO 7 (Nuovi investimenti ed attrazione di investimenti esteri) Aiuto alla crescita economica (ACE) nella tassazione del reddito di impresa. Deducibilità rendimento del capitale di rischio.
ARTICOLO 8 (Attuazione, raccordi e copertura finanziaria)
Attuazione riforma attraverso più decreti legislativi entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Valgono le disposizioni vigenti fino al completamento della riforma prevista. Per i prossimi sei anni possono essere emanate disposizioni integrative e correttive. Apposita normativa transitoria escluderà inasprimenti fiscali, rispetto a regimi fiscali garantiti dalla legislazione pregressa.
La progressiva riduzione dell’IRAP sarà compensata da trasferimenti o da compartecipazioni. Restano salve eventuali anticipazioni del federalismo fiscale.
ARTICOLO 9 (Disposizioni finali) Vengono definite alcune disposizioni.
La seconda parte della bozza riguarda la riforma assistenziale ed è costituita da un unico articolo, suddiviso in più punti.
ARTICOLO 10 - (Interventi di riqualificazione e riordino della spesa in materia sociale)
Entro due anni (presupposto della separazione del dovere fiscale da quello di assistenza sociale) riqualificazione e integrazione delle prestazioni socio assistenziali in favore dei soggetti autenticamente bisognosi; trasferimento delle funzioni verso le istituzioni più prossime ai cittadini (principi di efficacia e adeguatezza); promozione dell’offerta sussidiaria di servizi da parte delle famiglie e delle organizzazioni con finalità sociali.
- Revisione ISEE (indicatori di situazione economica equivalente) tenendo conto della composizione del nucleo familiare.
- Riordino criteri requisiti reddituali e patrimoniali, nonché delle relative situazioni a carattere personale e familiare, per l’assistenza sociale.
- Armonizzazione diversi strumenti previdenziali, assistenziali e fiscali di sostegno (per evitare duplicazioni e sovrapposizioni, per favorire una adeguata responsabilizzazione sull’utilizzo e sul controllo delle risorse da parte dei vari enti locali coinvolti: meccanismi di federalismo fiscale); gestione integrata di servizi sanitari, socio sanitari e assistenziali.
- Indennità di accompagnamento di un fondo per l’indennità sussidiaria alla non-autosufficienza ripartito tra le Regioni.
- Trasferimento ai Comuni, singoli o associati, del sistema relativo alla carta acquisti.
- Attribuzione all’INPS delle competenze relative a:
a) erogazione prestazioni assistenziali in coordinamento con Regioni ed Enti locali; b) organizzazione fascicolo elettronico della persona e della famiglia (anagrafe generale delle posizioni assistenziali)
Per le Regioni a Statuto speciale l’esercizio della delega avviene in conformità ai rispettivi Statuti e alle relative norme di attuazione.
(Fonte Ministero dell'Economia e delle Finanze)
Per visionare la bozza integrale clicca qui
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