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Sentenza Eternit, le motivazioni

16 / 05 / 2012 -Sono state rese note, lunedì 14 maggio 2012, le motivazioni della sentenza (713 pagine) del processo penale Eternit emessa il 13 febbraio 2012 dalla Prima Sezione Penale del Tribunale di Torino, presidente estensore Giuseppe Casalbore (giudici estensori: Fabrizia Pironti e Alessandro Santangelo).

Stephan Schmidheiny, nato il 29 ottobre 1947 a Heerbrugg (Svizzera), e Louis De Cartier De Marchienne, nato il 26 settembre 1921 a Turnhout (Belgio), sono stati condannati a 16 anni di reclusione ciascuno (si veda per dettagli il testo della sentenza, a pag. 534).

Per entrambi è stata inoltre disposta l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, l’interdizione legale per la durata della pena e l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione per tre anni. Lunghissimo l’elenco dei danni patrimoniali e non patrimoniali che dovranno risarcire a lavoratori, cittadini, Enti locali, associazioni, sindacati, ecc., oltre alla rifusione di spese processuali.

Stephan Schmidheiny e Louis De Cartier De Marchienne sono stati condannati perché negli stabilimenti (Cavagnolo, Casale Monferrato, Bagnoli, Rubiera) hanno “omesso di adottare i provvedimenti tecnici, organizzativi, procedurali, igienici necessari per contenere l’esposizione all’amianto (impianti di aspirazione localizzata, adeguata ventilazione dei locali, utilizzo di sistemi a ciclo chiuso, limitazione dei tempi di esposizione, procedure di lavoro atte ad evitare la manipolazione manuale, lo sviluppo e la diffusione delle sostanze predette, sistemi di pulizia degli indumenti di lavoro in ambito aziendale), di curare la fornitura e l’effettivo impiego di idonei apparecchi personali di protezione, di sottoporre i lavoratori ad adeguato controllo sanitario mirato sui rischi specifici da amianto, di informarsi ed informare i lavoratori medesimi circa i rischi specifici derivanti dall’amianto e circa le misure per ovviare a tali rischi”.

Inoltre, sono stati condannati perché, in aree private e pubbliche al di fuori degli stabilimenti, hanno “fornito a privati e a enti pubblici e mantenuto in uso, materiali di amianto per la pavimentazione di strade, cortili, aie, o per la coibentazione di sottotetti di civile abitazione, determinando un’esposizione incontrollata, continuativa e a tutt’oggi perdurante, senza rendere edotti gli esposti circa la pericolosità dei predetti materiali e per giunta inducendo un’esposizione di fanciulli e adolescenti anche durante attività ludiche”.

Inoltre, sono stati condannati perché presso le abitazioni private dei lavoratori, hanno “omesso di organizzare la pulizia degli indumenti di lavoro in ambito aziendale, in modo da evitare l’indebita esposizione ad amianto dei familiari conviventi e delle persone addette alla predetta pulizia. Con l’aggravante che il disastro è avvenuto, in quanto l’amianto è stato immesso in ambienti di lavoro e in ambienti di vita su vasta scala e per più decenni mettendo in pericolo e danneggiando la vita e l’integrità fisica sia di un numero indeterminato di lavoratori sia di popolazioni e causando il decesso di un elevato numero di lavoratori e di cittadini”.

Stephan Schmidheiny e Louis De Cartier De Marchienne sono stati condannati per omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437 codice penale) e per disastro doloso (art. 434 codice penale), che ancora oggi non ha ancora esaurito i suoi effetti, “almeno per quanto riguarda i siti di Casale Monferrato e Cavagnolo” (pag. 526 sentenza). Dalle carte della sentenza “emerge tutta l’intensità del dolo degli imputati, perché sia De Cartier, sia Schimidheiny, nonostante tutto, hanno continuato e non si sono fermati, né hanno ritenuto di dover modificare radicalmente e strutturalmente la situazione, al fine di migliorare l’ambiente di lavoro e di limitare per quanto possibile l’inquinamento ambientale”. Inoltre, “l’elemento soggettivo (il dolo, ndr) appare ancora di maggiore pericolosità, perché gli imputati hanno pure cercato di nascondere e minimizzare gli effetti nocivi per l’ambiente e per le persone derivanti dalla lavorazione dell’amianto, pur di proseguire nella condotta criminosa intrapresa, facendo così trasparire un dolo di elevatissima intensità” (pag. 534 sentenza).

Tra le malattie causate dall’amianto, ci sono: asbestosi polmonare, placche pleuriche, carcinomi polmonari, mesotelioma.

Il processo è stato celebrato nel corso di 66 udienze. Gli imputati sono rimasti contumaci. La relazione tecnico contabile redatta dal consulenti del Pubblico Ministero dott. Paolo Rivella ha ricostruito la genesi e l’evoluzione del Gruppo Eternit spa. La consulenza ha offerto un quadro della storia della produzione industriale e dell’utilizzazione dell’amianto in Italia e nel più ampio panorama internazionale, con particolare riferimento alla formazione di un “cartello internazionale dell’amianto” che gestì la produzione e l’utilizzo di detto materiale.

L’amianto in passato è stato uno dei minerali maggiormente impiegati dall’industria: nel 1977 la produzione mondiale di amianto ammontava a 5 milioni di tonnellate.

(Massimiliano Quirico - www.sicurezzaelavoro.org)


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