Manovra Monti, testo definitivo
16 / 12 / 2011 - Ripubblichiamo l'articolo del 7 dicembre scorso, in seguito alle approvazioni dei vari emendamenti presentati in Parlamento. Di seguito potrete trovare le parti del testo sottolineate che corrispondono alla vecchia versione, e quelle color arancione che costituiscono le variazioni definitive. Queste sono tratte dal "Emendamenti al decreto-legge n. 201/2011 approvati dalle Commissioni V Bilancio e VI Finanze" (Fonte Camera dei Deputati).
DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011 , n. 201. Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici. (11G0247)
Titolo I Sviluppo ed equita'
Art. 1 - Aiuto alla crescita economica (Ace)
1. In considerazione della esigenza di rilanciare lo sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto alla crescita mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, nonche' per ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio, e rafforzare, quindi, la struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano, ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato dalle societa' e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' ammesso in deduzione un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, secondo le disposizioni dei commi da 2 a 8. Per le societa' e gli enti commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del citato testo unico le disposizioni del presente articolo si applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
- 2. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio e' valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale individuata con il provvedimento di cui al comma 3 alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
- 3. Dal quarto periodo di imposta l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio e' determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio.In via transitoria, per il primo triennio di applicazione, l'aliquota e' fissata al 3 per cento.
- 4. La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato e' computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi.
- 5. Il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso nel primo anno di applicazione della disposizione e' costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio (Modificato in patrimonio netto al capitale proprio esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, in luogo dell’esercizio in corso nel primo anno di applicazione della disposizione stessa). Rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in denaro nonche' gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili; come variazioni in diminuzione: a) le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti; b) gli acquisti di partecipazioni in societa' controllate; c) gli acquisti di aziende o di rami di aziende.
- 6. Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento; quelli derivanti dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate. I decrementi rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati. Per le aziende e le societa' di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio conferito.
- 7. Il presente articolo si applica anche al reddito d'impresa di persone fisiche, societa' in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilita' ordinaria, con le modalita' stabilite con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 8 in modo da assicurare un beneficio conforme a quello garantito ai soggetti di cui al comma 1.
- 8. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono emanate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con lo stesso provvedimento possono essere stabilite disposizioni aventi finalita' antielusiva specifica.
- 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011.
Art. 2 - Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonche' per donne e giovani
- 1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 e' ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, un importo pari all'imposta regionale sulle attivita' produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.
- Aggiunta commi 1-bis e 1-ter:
- In particolare, al fine di coordinare il nuovo regime di deducibilità dell’IRAP con quello di cui all’articolo 6 del D. L. 185/2008, il nuovo comma 1-bis elimina da tale articolo il riferimento alla deducibilità delle spese per il personale dipendente e assimilato.
La deducibilità dell’IRAP ai fini IRES e IRPEF per una quota pari al 10 per cento (di cui al richiamato articolo 6) resta quindi applicabile - a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 (nuovo comma 1-ter) - alla sola quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati.
- 2. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 2), dopo le parole "periodo di imposta" sono aggiunte le seguenti: ", aumentato a 10.600 euro per i lavoratori di sesso femminile nonche' per quelli di eta' inferiore ai 35 anni"; b) al numero 3), dopo le parole "Sardegna e Sicilia" sono aggiunte le seguenti: ", aumentato a 15.200 euro per i lavoratori di sesso femminile nonche' per quelli di eta' inferiore ai 35 anni".
- 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011.
Art. 3 - Programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali e rifinanziamento fondo di garanzia
- 1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, al fine di accelerare la spesa dei programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali negli anni 2012, 2013 e 2014, all'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lett. n), e' aggiunta la seguente: "o) per gli anni 2012, 2013 e 2014, delle spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari. Per le Regioni ricomprese nell'Obiettivo Convergenza e nel regime di phasing in nell'Obiettivo Competitivita', di cui al Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006, tale esclusione e' subordinata all'Accordo sull'attuazione del Piano di Azione Coesione del 15 novembre 2011. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.".L'esclusione delle spese di cui al periodo precedente opera per ciascuna regione nei limiti definiti con i criteri di cui al comma 2.
- 2. Per compensare gli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto di cui al comma 1, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione, in termini di sola cassa, di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 un "Fondo di compensazione per gli interventi volti a favorire lo sviluppo", ripartito tra le singole Regioni sulla base della chiave di riparto dei fondi strutturali 2007-2013, tra programmi operativi regionali, cosi' come stabilita dal Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, adottato con Decisione CE C (2007) n. 3329 del 13/7/2007. All'utilizzo del Fondo si provvede, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, da comunicare al Parlamento e alla Corte dei conti, su richiesta dell'Amministrazione interessata, sulla base dell'ordine cronologico delle richieste e entro i limiti della dotazione assegnata ad ogni singola Regione.
- 3. Alla copertura degli oneri derivanti dalla costituzione del predetto fondo si provvede con corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente provvedimento (Modifica comma 3: precisando, sotto il profilo formale, che la disposizione contenuta nel comma costituisce una clausola di compensazione finanziaria e non una copertura finanziaria vera e propria, posto che essa si riferisce ai soli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, derivanti dalla istituzione del “Fondo di compensazione per gli interventi volti a favorire lo sviluppo”, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
In sede di coordinamento formale l’ultimo periodo del comma 1 è numerato come comma 1-bis).
- 4. La dotazione del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, e' incrementata di 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
- 5. Per assicurare il sostegno alle esportazioni, la somma di 300 milioni di euro delle disponibilita' giacenti sul conto corrente di Tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 143, e successive modifiche e integrazioni, e' versata all'entrata del bilancio statale nella misura di 150 milioni nel 2012 e 150 milioni nel 2013, a cura del titolare del medesimo conto, per essere riassegnata al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le finalita' connesse alle attivita' di credito all'esportazione. All'onere derivante dal presente comma in termini di fabbisogno e indebitamento netto si provvede con corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente decreto.
Art. 4 - Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamita' naturali
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) nell'articolo 11, comma 3, le parole: "15 e 16", sono sostituite dalle seguenti: "15, 16 e 16-bis)";
b) nell'articolo 12, comma 3, le parole: "15 e 16", sono sostituite dalle seguenti: "15, 16 e 16-bis)"; c) dopo l'articolo 16, e' aggiunto il seguente: "Art. 16-bis (Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici) (Modifica: in materia di detrazioni per interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico, estendendo la detrazione Irpef del 36 per cento a tutte le parti comuni degli edifici residenziali; è stato inoltre chiarito che tra gli interventi volti alla ricostruzione o al ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, quando sia stato dichiarato lo stato di emergenza, rientrano anche quelli per i quali tale dichiarazione sia intervenuta anteriormente alla data di entrata in vigore della norma).
- 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unita' immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi:
a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, n. 1), del codice civile; b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unita' immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze; c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorche' non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sempreche' sia stato dichiarato lo stato di emergenza; d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprieta' comune; e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia piu' avanzata, sia adatto a favorire la mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravita', ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; f) relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi; g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico; h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione diimpianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia; i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonche' per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla basedi progetti unitari e non su singole unita' immobiliari; l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
- 2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia.
- 3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui di cui alle lett. c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unita' immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unita' immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro.
- 4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni (modifica: estendendo la detrazione fiscale del 55% alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Il subem. 0.2.30.30 De Micheli reca la norma di copertura finanziaria degli oneri recati dalla disposizioni introdotta nel comma 4, quantificati in 6,58 milioni nel 2014 e 2,75 milioni a decorrere dal 2015).
- 5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unita' immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attivita' commerciale, la detrazione spettante e' ridotta al 50 per cento.
- 6. La detrazione e' cumulabile con le agevolazioni gia' previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento.
- 7. La detrazione e' ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
- 8. In caso di vendita dell'unita' immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte e' trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
- 9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n.60, con il quale e' stato adottato il "Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia".
- 10. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.";
d) nell'articolo 24, comma 3 dopo le parole: "e i)", sono aggiunte le seguenti: ", e dell'articolo 16-bis)".
2. All'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'alinea, le parole: «2010, 2011 e 2012 » sono sostituite dalle seguenti: «2010 e 2011»;
b) alla lettera a), le parole: «dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2011»; c) alla lettera b), le parole: «dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2011» e le parole: «giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «giugno 2012».
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.
4. Nell'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012". La detrazione prevista dall'articolo 16-bis comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal presente articolo, si applica alle spese effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013.
5. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2012.
Art. 5 - Introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie
- 1. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo parere delle commissioni parlamentari competenti entro il 31 maggio 2012, sono riviste le modalita' di determinazione dell'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) al fine di rafforzare la rilevanza degli elementi di ricchezza patrimoniale della famiglia, nonche' della percezione di somme anche se esenti da imposizione fiscale. Con il medesimo decreto sono individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie, nonche' le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, non possono essere piu' riconosciute ai soggetti in possesso di un Isee superiore alla soglia individuata con il decreto stesso. Restano, comunque, fermi anche i requisiti reddituali gia' previsti dalla normativa vigente. I risparmi a favore del bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e di assistenza derivanti dall'applicazione del presente comma sono versati all'entrata del bilanciodello Stato per essere riassegnati
al fondo per le politiche sociali per essere destinati ad interventi in favore delle famiglie numerose, delle donne e dei giovani (Sostituisce l’articolo 5. Con la nuova formulazione sono stati, in particolare, dettati i seguenti ulteriori criteri di revisione dell’ISEE: - tenere conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo. Il subem. 0.2.30.2 Toccafondi ha sostituito tale criterio con un altro che tenga conto, invece, del quoziente familiare in particolare dei figli successivi al primo e di persone disabili a carico; - migliorare la capacità selettiva dell’indicatore, valorizzando la componente patrimoniale. Il subem. 0.2.30.26 Simonetti ha precisato che la componente patrimoniale deve essere considerata quella sita sia in Italia che all’estero, al netto del debito residuo per l’acquisto dello stesso; - permettere una differenziazione dell’indicatore per le diverse tipologie di prestazioni; - rafforzare il sistema dei controlli; - istituire una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all’ISEE, presso l’Inps. Il subem. 0.2.30.59 Miotto ha precisato che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale dovranno essere riviste le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’ISEE sia di natura regolamentare).
Art. 6 - Equo indennizzo e pensioni privilegiate
- 1. Ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermita' da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonche' ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data (Modifica: escludendo dall’ambito di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 6 il personale appartenente al comparto dei vigili del fuoco).
- Aggiunge l’articolo 6-bis recante “Remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti”.
L’articolo disciplina la remunerazione spettante a banche e intermediari in rapporto a determinati contratti, nonché del tetto massimo delle remunerazioni spettanti in caso di sconfinamento.
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(Fonte Ministero delle Finanze)
Commenti dei Lettori
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Anonimo - Gli italiani sono ricchi, ma lo stato italiano è povero ci vuole tanto a capire che i politici (tutti) non solo si sono arricchiti alle spalle della povera gente e non contenti ci tolgono quel poco che gli resta, se non li mandiamo tutti a casa togliendoci tutto quello che hanno, gli italiani e non solo non si salvano, mandiamo a Dini a lavorare in fabbrica o nei campi per quel misero stipendio e vediamo se sono pochi. perché non hanno mai fatto una legge per punire i disonesti, perché i primi sono loro......
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Anonimo - Come si può fare per mandare a casa tutti i politici? con Chi potremme sostituirli? Certo è che gli attuali, dovrebbero essere, tutti, senza esclusioni, licenziati!
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Anonimo - Si potrebbe, chiedere, un giusto indennizzo, a tutti i politici per la loro cattiva amministrazione?
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Anonimo - Credo che ogni commento sia superfluo fino a quando questa classe politica"non si estingua" o aiutata a estinguersi purtoppo fino a che in Italia ai "manager " che dopo aver rubato i nostri soldi per decenni o fatto fallire aziende per le quali erano stati messi per ristrutturare vengono liquidati con decine di milioni di euro, perche legati politicamente ai vari partiti e nessuno dice niente e i soldi per le manovre si fanno pagare ai dipendenti e pensionati e ai malati senza mai tassare coloro che dovrebbero e potrebbero pagare senza soffrire più di tanto non si riuscira mai da questa situazione che purtroppo in europa esiste solo in italia comunque ogni ingiustitizia come aumenatare l'età della pensione, aumentare le tasse sulla prima casa ect.ect. risulteranno vani fino a quando i soldi non verranno presi ai centinaia di evasori che non dichiarano un euro e a chi e veramente capitalista prchè con i soldi di lavoratori, pensionati non ci si farà mai a risolvere la situazione a meno che non venga emesso un decreto legge con cui vengono soppressi tutti i pagamenti di stipendi e pesioni.
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Anonimo - La colpa di tutta questa situazione economica e' da attribuire a tutti i governi, in specialmodo a quello di berlusconi. Il professor monti sembra una persona molto seria ed onesta ,speravo che in lui ci poteva essere veramente la persona che noi aspettavamo. Ma non e' cosi. La commissione europea se fosse veramente giusta dovrebbe valutare se le manovre economiche sono fatte sulla povera genta oppure sui tagli delle spese inutili e della polica ed evasione fiscale. Se cosi non fosse non dovrebbe accettarla
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Elios - Bisognerà ricordare di ringraziare anche il presidente Napolitano, se siamo arrivati a questo punto considerato che fa politica da almeno 40 anni, e penso, sistemandosi economicamente anche lui, unitamente ai sui famigliari,ne più e ne meno come tutti i colleghi parlamentari - Invece una moltitudine di persone, le famiglie” normali” sono anni che confezionano sacrifici per campare onestamente, cercando di istruire i figli e lavorando sodo facendo mille rinunce per comprarsi una modesta casa. Purtroppo sono ancora una volta proprio quest’ultimi ad essere chiamati a risolvere questa emergenza così decidono quei fenomeni di professori.
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Anonimo - È possibile sapere quanto è lo stipendio dei sindacalisti e se hanno benefit anche loro come i parlamentari? Mi pare di avere letto - per esempio - che siano una categoria esentati dal pagare i contributi, e vero? Facciamo trasparenza anche lì.
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Anonimo - Maledetto il giono in cui ci hanno fatto entrare in europa. Quanto prima la pensione la elimineranno del tutto , tanto già con questi tempi non la gode nessuno, dopo una vita di lavoro ,figuriamoci adesso!Poveri figli miei che futuro amaro che li aspetterà! I nostri politici hanno solo pensato a riempire le loro tasche e ora pagano i poveri!
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La fine - Tanta teoria per tassare i ricchi e fatti per colpire i deboli
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Cosimo - La manovra di Monti doveva essere più pesante verso i benestanti, quelli veri!
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Daniele - Sono allibito, ho sperato che le parole equità avessero un significato vero e concreto in particolare perché espresse da un signore di nome Monti. Sulle pensioni mi sarei aspettato un tetto per le massime (es. pensioni da pagare massimo euro 3/4/5 mila), non una rapina sui più deboli. Anche la lotta all'evasione con la restrizione della circolazione dei liquidi è da ragazzini (produce solo limitazioni nelle attività). Ed ancora, perché nessuno ha mai pensato di chiudere quei baracconi delle camere di commercio ? Queste ultime sono vere e proprie cantine di bivacco per arrangiarsi in spese folli in commissioni, presidenze ed investimenti a perdere con i soldi delle imprese - piccole e grandi. Spero che si crei un forte movimento popolare di lavoratori autonomi e dell'impresa per abolire, per come sono strutturate le Camere di commercio.
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Gervaso - Sono tutti uguali,per questo motivo gli italiani provano disgusto per la politica....non vi è alcun esempio da seguire...
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Anonimo - Bersani Fini Casini Rutelli hanno sparlato criticato e lavorato per le dimissioni di Berlusconi ed ora paradossalmente ,questi teatranti della politica, si ritrovano tutti insieme a sostenere il governo Monti . Posso capire Berlusconi ,che con intelligenza ,ha patteggiato la sua uscita da palazzo Chigi (lasciando il compitino sritto a Monti vedi patrimoniale) , ma il vantarsi del centrosinistra e' davvero ridicolo. Ci hanno portato dalla padella alla brace ,dando ossigeno alla lega nord e allo stesso Berlusconi. Il danno provocato dal decreto Salva Caste e un olocausto economico per i pensionati attuali e futuri e per le forze sane di questo paese; le famiglie e i lavoratori. A questo punto non mi meraviglierei di vedere L'INPS in mano alle banche per gestire i contributi del nostri fjgli che non raggiungeranno mai la pensione.
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Anonimo - Nessuna parla di centinaia di migliaia di certificati medici falsi al giorno. a danno di imprese e servizi pubblici. con il ricavato si potrebbero fare tre manovre l'anno
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Lusa - Come mai non riescono a fare una legge che dà la possibilità a tutti noi cittadini, di qualsiasi ceto sociale, di scaricare dalle tasse una piccola percentuale delle spese quotidiane. Facendo questo tutti noi chiederemmo lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale o la fattura e così in questo modo anche i FURBI pagherebbero le tasse.
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Daniel - Se un citadino italiano compra una casa in romania lo stato rumeno ti obliga a pagare le tasse ,italia ti obliga a pagare una tassa quando quell citadino lo sta gia pagando dove si trova la casa .tassa+tassa e illegale sig.Monti il 0.76 come lo paghi .aspeto una risposta dall profesor Monti ? ho un citadino italiano dovra rinunciare alla sua citadinanza comunque facendo sacrifici avendolla .pagando le tasse in due stati CE europe ?
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Anonimo - Quanti governi... : democrazia, sinistra, destra centro ecc ma nessuno , nessuno ha pensato di inasprire le pene per la corruzione politica, i reati esistono e sono configurati dalla legge italiana ma i politici se ne fanno un baffo. Prima corrotti e poi evasori. Nessuno lo ha mai pensato perchè??????
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Delusa - Due anni fa ho perso il posto di lavoro e lo Stato mi ha detratto dalla liquidazione il 24,7% di imposte. Nei mesi successivi ho avuto problemi di salute e ho dovuto spendere parte di quello che restava in visite mediche e acquisto di medicinali, inoltre ho dovuto continuare a pagare il mutuo di casa. Ovviamente non ho potuto avvalermi della detrazione del 19% perché, non avendo lavorato, non ho pagato IRPEF. Ora, per motivi di sopravvivenza, sono stata costretta a vendere la casa acquistata con tanti sacrifici e a comprarne un'altra più piccola, in un paesino vicino alla mia città. Ovviamente tutto ciò che ho speso (provvigione all'agenzia immobiliare, imposta di registro, spese varie notarili...) non potrò detrarle neanche quest'anno perché ancora non ho trovato un altro lavoro. Ho 52 anni e solo 25 di contributi, sto continuando a spendere la mia liquidazione, presto rischierò di non poter più nemmeno fare la spesa e ora mi dicono che dal prossimo anno dovrò pagare l'IMU sulla mia casetta di paese e sopportare tutti gli aumenti derivanti da questa manovra. Come me ci sono migliaia e migliaia di persone che, dopo aver perso il proprio lavoro, vengono ora chiamate a salvare l'Italia dal fallimento. Ma sì, salviamo l'Italia, rimettiamola in sesto economicamente in modo che tutti gli evasori, i "ladri", i privilegiati possano godersela alla faccia di chi, per il loro benessere, ci avrà rimesso la vita. Mi vergogno di essere italiana.
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E basta! - I ricchi e i poveri ci sono sempre stati; ma i nuovi poveri sono alfabetizzati, preparati e quindi sanno. L'economia si basa sul 'movimento' di soldi; ed allora date la possibilita' alla massa, ai poveri, di non esserlo più, visto che sono la stragrande maggioranza e vedrete come l'economia andra' a gonfie vele. I ricchi forse saranno un pochino meno ricchi ma sempre super-benestanti e i loro agi, potranno comunque mantenerli; basta ingozzarvi: siate furbi! Se Monti, Tremonti, la Cordigliera delle Ande o tutte le vette del mondo, capiranno questo, noi continueremo ad essere i soliti poveri, ma comunque 'ricchi' e loro ad essere sempre ricchi, trovandosi magari la famiglia Fantozzi fianco a fianco al mare a Porto Cervo anziché relegarla a Pontenina, insieme in settimana bianca o in crociera sul Nilo, ma senza più paura, cari 'tronfi', di essere apostrofati ... 'male', ma consapevoli di una, anzi mille e più, pacche sulle spalle! Siate furbi politici, siate furbi!!!!
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Monica - Vorrei sapere se monti, persona da me stimata , ha preso in considerazione la riduzione e tagli di mensilita' di tanti politici , "porta borse " e tante altre persone nell'ambito del parlamento, e che godono di mensilita' non contraccambiate da alterettanto impegno lavorativo.
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Giulia - Perchè non hanno rinunciato ad una mensilità del proprio compenso? Penso che tanto poco sarebbe bastato a risanare metà del debito pubblico
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Anonimo - Sono nato nel 1960 alla fine di questo anno 2011 ho 34anni e 2 mesi di lavoro, ho iniziato a lavorare a 17 anni e' mai possibile che devo aspettare 43anni e 2 mesi se va bene per andare in pensione, e poi che pensione se va bene 700/800 euro al mese, quando hanno mandato in pensione con 14anni 6 mesi e 1 giorno, questi cialtroni di governanti, unica soluzione : non andare piu' a votare!!!
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