Pagina aggiornata il 10 Dicembre, 2019
Ricordiamo che da tre anni (dal 2016) la TASI non è dovuta per le abitazioni principali (“prima casa”) se in categoria catastale A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9 e relative pertinenze.
Chi deve quindi pagare la Tasi, la tassa sui servizi comunali?
I fabbricati costruiti e destinati alla vendita non ancora locati (affittati).
Le aliquote fissate dal Comune di Torino per questa tipologia di immobili sono state aumentate, come specificato dalla delibera del Consiglio Comunale: